La legge n. 68 del 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, promuove il diritto al lavoro delle persone disabili e stabilisce gli obblighi di assunzione di soggetti con disabilità all’interno delle imprese con più di 15 dipendenti.
Il numero dei lavoratori appartenenti alle categorie protette da assumere, dipendono dalla dimensione dell’azienda:
• fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
• da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
• da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
• oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.
Cosa deve fare l’impresa?
Il legislatore indica la possibilità per le aziende di stipulare una Convenzione con il servizio provinciale di Collocamento Mirato Disabili, denominata ex art. 14 (D. Lgs 276/03).La Convenzione è un accordo tra azienda, cooperativa sociale B e Collocamento Mirato che consente di computare i lavoratori assunti dalla cooperativa secondo le percentuali massime previste dal legislatore.
Come stipulare la convenzione?
Ogni Provincia stabilisce, tramite accordi tra le parti sociali, procedure, tempistica e documenti necessari per attivare le convenzioni.
Le aziende possono affidare la pratica e farsi consigliare da personale esperto dei servizi al lavoro accreditati dalla Regione, come l’Area Lavoro del Consorzio CS&L.
Quale lavoratore assumere?
I nominativi delle persone disabili da inserire in organico possono arrivare da diverse fonti, ma rivolgendosi ai servizi specialistici l’azienda può ottenere una consulenza su misura.
I servizi accreditati al lavoro del territorio provvederanno ad individuare i lavoratori disabili adatti da inserire, incrociando le caratteristiche richieste per la mansione da svolgere con il profilo della persona.
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